Presentazione del reclamo ricorso tributario

Dettagli della notizia

Comune di Sant'Agnello

Data:

11 Dicembre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

L'art.9 del D.Lgs.n.156/2015, modificando l’articolo 17bis del D. Lgs. 546/1992, ha previsto per le controversie su atti impositivi degli Enti Locali di valore non superiore a 20.000,00 euro che il ricorso produca anche gli effetti di un reclamo (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste). Pertanto, prima di depositare il ricorso/reclamo presso la competente Commissione Tributaria è necessario che lo stesso, munito di un’eventuale proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, venga presentato al Comune.

Il ricorso/reclamo tributario, contenente l’eventuale proposta di mediazione e tutta la documentazione a corredo, deve essere notificato, a cura del contribuente, al Comune entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto impositivo.

Il ricorso/reclamo, intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli deve essere consegnato in copia:
al Protocollo del Comune di Sant’Agnello, spedito in plico senza busta, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Comune di Sant’Agnello - Servizio Tributi Piazza Matteotti 24, 80065 Sant’Agnello
Oppure spedito a mezzo PEC al seguente indirizzo: segreteria.santagnello@asmepec.it.
In tal caso si considera presentato nel giorno di spedizione.

Trascorsi 90 giorni dalla sua notificazione, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il medesimo ricorso/reclamo con la documentazione a corredo, dovrà essere depositato, sempre a cura del contribuente, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

Il deposito in Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità, dovrà avvenire, seguendo le regole contenute nel successivo articolo 22 del D. Lgs 546/1992, entro i successivi 30 giorni.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi durante i 90 giorni della medesima procedura di mediazione, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della stessa sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Nel caso in cui si addivenga ad una soluzione concordata con l’Ufficio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

L’eventuale mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il termine dei 90 giorni è sospeso durante il periodo feriale, dal 1° agosto al 31 agosto.

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro il contribuente che vuole impugnare l’atto impositivo ricevuto dovrà presentare, entro 60 giorni dalla sua notifica, ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, avendo cura prima di notificare in copia il medesimo ricorso
al Protocollo del Comune di Sant’Agnello, spedito in plico senza busta, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Comune di Sant’Agnello Servizio Tributi Piazza Matteotti 24, 80065 Sant’Agnello, oppure inviato a mezzo pec: segreteria.santagnello@asmepec.it.
In tal caso si considera presentato nel giorno di spedizione.

Entro 30 giorni dalla data di notifica o di spedizione del ricorso al Comune, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, copia del ricorso secondo le modalità indicate all’art. 22 c. 1 del D.Lgs 546/1992.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2023, 10:07

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