Descrizione
I contribuenti possono regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento dei tributi locali, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi.
Il ravvedimento operoso dei tributi locali può essere effettuato entro al massimo un anno dalla data di scadenza del pagamento.
Sanzioni applicabili
ravvedimento "sprint" - pagamento entro 14 giorni dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 1,4%;
ravvedimento "breve" - pagamento dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 1,5%;
ravvedimento "medio" - pagamento oltre il trentesimo giorno ma entro 90 giorni dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 1,67%;
ravvedimento "lungo" - pagamento oltre il trentesimo giorno e max entro un anno dalla data di scadenza - all'imposta dovuta si applica la sanzione del 3,75%.
Tasso di Interesse
-dal 01.01.2017 pari a 0,1%;
-dal 01.01.2018 pari a 0,3%;
-dal 01.01.2019 pari allo 0,80%;
-dal 01.01.2020 pari 0,05%;
-dal 01.01.2021 pari al 0,01%;
-dal 01.01.2022 pari al 1,25%.
-dal 01.01.2023 pari al 5%.
Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Modalità di compilazione del modello F24 per ravvedimento IMU e TASI
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.