Descrizione
Accesso agli Atti
Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 241/90 e successive modifiche/integrazioni.
L’accesso agli atti del comune è disciplinato con apposito regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Alcune principali cause di esclusione al diritto d’accesso:
- atti relativi ad indagini di Polizia Giudiziaria
- atti in materia di ordine pubblico e prevenzione e repressione della criminalità
- necessità di tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
ATTI AMMINISTRATIVI
Le richieste possono essere inviate mezzo posta, tramite pec mail polizialocale.santagnello@asmepec.it o direttamente presso all’Ufficio Protocollo del Comune.
La richiesta di accesso deve:
- contenere copia di un documento di identità del richiedente e recapito telefonico
- contenere gli estremi dell’atto richiesto o gli elementi che ne consentono l’individuazione (es. data del fatto, luogo…)
- indicare chiaramente l’interesse legittimo del richiedente all’accesso
- ove occorra dimostrare i propri poteri di rappresentanza (delega)
Le richieste, complete di tutti i requisiti sopraelencati, possono essere redatte in carta semplice o su modulistica specifica reperibile presso l’ufficio.
Gli atti verranno forniti o resi disponibili entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Qualora il documento richiesto sia immediatamente disponibile e, in base alla sua natura, e ricorrendo tutti i presupposti, i documenti richiesti potranno essere presi in visione immediatamente o potrà esserne richiesta copia.
La visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio delle copie di cui sopra è subordinato al pagamento dei diritti di accesso agli atti.