Imposta Municipale Propria

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Comune di Sant'Agnello

Data:

11 Dicembre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa ("nuova" IMU) derivata dall'abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.

Chi deve pagare?
Abitazione principale
Aliquote, Detrazioni, Riduzione ed Esclusioni
Scadenze e Modalità di pagamento

Rimborso e Compensazioni
Ravvedimento operoso
Cittadini italiani residenti all'estero
Dichiarazione
Enti non commerciali
Immobili in comodato
Terreni e fabbricati agricoli
Aree edificabili
Ruralità dei fabbricati

Chi deve pagare?

Il presupposto per il pagamento della "nuova" IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali o assimilati (purchè non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento, resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Per possessori si intendono:
- il titolare del diritto di proprietà;
- il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
- il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al medesimo;
- il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè unitariamente accatastata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
Terreno agricolo:è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Area edificabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Abitazione principale

Il possesso dell'abitazione principale o degli immobili ad essa assimilati (e relative pertinenze), non costituiscono presupposto d'imposta, pertanto sono esenti dall'IMU, salvo che l'unità immobiliare non sia classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili di lusso).
Abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Dall'01.01.2022 l'art. 5-decies D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, ha disposto che nel caso i cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazion per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dagli stessi componenti del nucleo familiare.

Pertinenze all'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie elencate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sono assimiliate all'abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (con relative pertinenze) dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale;
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario;
- un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi possessori non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- a discrezione dei singoli comuni, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquote, Detrazioni, Riduzioni ed Esclusioni

Base imponibile
La base imponibile dell'imposta, a seconda dell'unità immobiliare posta in tassazione, viene così determinata:
Fabbricati
La rendita iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Terreni agricoli
Il reddito dominicale iscritto a catasto deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:
- 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (attualmente esentati dall'imposta);
- 135 per i terreni agricoli in tutti gli altri casi.

Aree edificabili
L'imposta è calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area alla data del primo gennaio dell'anno d'imposizione.

Riduzioni
Nessuna agevolazione è prevista poichè Sant'Agnello non rientra nell'elenco dei Comune al alta tensione abitativa ( Delibera Cipe 13/11/2003 pubblicato in gazzetta Ufficale n. 40 del 18/02/2004).

Fabbricati di interesse storico o artistico
La base imponibile è ridotta del 50%.
Immobili concessi in comodato
E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve pertanto essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
- l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1A/8A/9 (immobili di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non iscritto nella categoria catastale A/1A/8 o A/9.
In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.
Con l'introduzione del D.L. 34 del 30.04.2019 (convertito nella Legge  n. 58 del 28.06.2019) il comodante non deve più attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la dichiarazione di variazione Imu.

Fabbricati inagibili o inabitabili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
La condizione di inagibilità o inabitabilità è dichiarata:
- dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- dal contribuente mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Detrazioni
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione indicata si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Esenzioni
Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate, sono esenti:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili  nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 bis D.P.R. n. 601/1973);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività previste nella citata lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive);
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Scadenze e Modalità di Pagamento

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il:
16 giugno 2022: acconto
16 dicembre 2022: saldo
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Quota statale
Viene riservato allo Stato una parte del gettito dell'imposta, derivante dagli immobili del gruppo catastale D, pari alll'aliquota base del 7,6 per mille.
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Modalità di pagamento
Versamento mediante modello F24
Nel modello, oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice catastale comunale: I208.
Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro:
- per difetto se la frazione decimale è minore od uguale a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematica.

Modalità di pagamento per i residenti all'estero
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:
Crédit Agricole con sede a Piano di Sorrento Corso Italia
IBAN: IT13Y0623040052000057276543
Nel bonifico dovranno essere indicati:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.
L'eventuale quota riservata allo Stato deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:
Banca d'Italia
IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000
BIC/SWIFT: BITAITRRENT
Come causale del versamento devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo sopracitati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Detti soggetti sono tenuti ad eseguire il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi.

Rimborso e Compensazioni

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse fissato dal regolamento delle entrate comunali, pari al tasso legale.
Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.
Compensazione
In sostituzione al rimborso è possibile compensare i proprio crediti e debiti Imu, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse.
A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione stessa.

Ravvedimento Operoso

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione
a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.
Interessi
Dal 01.01.2023 
il tasso di interesse legale è stato fissato al 5%.
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 gli interessi sono calcolati al tasso legale dell' 1,25 %.
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,01%.
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,05%.
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,8%.
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.
Gli interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Cittadini Residenti all'Estero (AIRE)

Diversamente da quanto previsto in passato, dal 01.01.2020 i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), sono tenuti al versamento dell'IMU per gli immobili di cui risultino essere possessori in Italia.

Modalità di pagamento
Le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota dell'imposta dovuta al comune mediante bonifico bancario a favore di:
Crédit Agricole con sede a Piano di Sorrento Corso Italia
IBAN: IT13Y0623040052000057276543
nel bonifico dovranno essere indicati:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.
L'eventuale quota riservata allo Stato (solo per fabbricati in categoria D) deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:
Banca d'Italia
IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000
BICSWIFT: BITAITRRENT
come causale del versamento devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Detti soggetti sono inoltre tenuti ad eseguire il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- deposito presso l'Ufficio Protocollo comunale ubicato in Piazza Matteotti 24 – Sant’Agnello (secondo piano);
- spedizione in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi comunale, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU" e l'indicazione dell'anno di riferimento. La raccomandata deve essere inoltrata al seguente indirizzo (sede legale dell'Ente): Piazza Matteotti 24 – 80065 - Sant’Agnello (NA);
- invio telematico mediante posta certificata al seguente indirizzo mail: segreteria.santagnello@asmepec.it
In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente dalla quale risulti con certezza la data di inoltro.

Enti non Commerciali

Sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile, attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si dovrà procede ad una revisione dell'accatastamento.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla puntuale individuazione dei locali in cui si svolge l'attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, osservando le disposizioni fissate dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012 n. 200.
Dichiarazione e pagamento
Gli Enti non commerciali devono presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Il versamento deve essere compiuto in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nelle normali scadenze (16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento) mentre l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote adottate.
Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Immobili abitativi in Comodato

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve pertanto essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
- l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non iscritto nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.
Con l'introduzione del D.L. 34 del 30.04.2019 (convertito nella Legge  n. 58 del 28.06.2019) il comodante non deve più attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la dichiarazione di variazione Imu.

Terreni e Fabbricati agricoli

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti al pagamento dell'imposta.
L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede l'annotazione di ruralità posta dal competente Ufficio del Territorio.
Fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo non sussisteva per:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l'acquacoltura e le vasche di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i forni e simili di altezza utile inferiore a m. 1,80, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Terreni agricoli
Il valore di tali unità immobiliari è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a:
- 75 per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per i terreni agricoli negli altri casi.
Per l'anno 2020, così come la precedente annualità, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.

Aree edificabili
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Aree Edificabili

Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli  strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Base Imponibile
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo:
· alla zona territoriale di ubicazione;
· all’indice di edificabilità;
· alla destinazione d’uso consentita;
· agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione;
· ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di:
a) utilizzazione edificatoria dell’area;
b) demolizione del fabbricato;
c) interventi di recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ruralità dei Fabbricati

E' scaduto il 30 settembre 2012 il termine entro il quale presentare, all'Agenzia del Territorio di Venezia, la domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili già censiti al catasto urbano.
Le procedura di nuova accatastamento (iscrizione cioè al catasto urbano) dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni,  dovevano invece essere compiute entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 14-ter D.L. 201/2011).
La presentazione della domanda doveva essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
In tal modo, il riconoscimento dei benefici fiscali, aveva effetto a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa.

Per le variazioni catastali, annotazioni di ruralità o nuovi accatastamenti di fabbricati con requisiti di ruralità, presentati successivamente alle date sopra indicate, i benefici fiscali saranno applicabili dalla data di presentazione della procedura "docfa", senza alcun valore di retroattività.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2023, 10:04

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