Fondo per il reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

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Presentazione delle domande a decorrere dal 5 marzo 2025.

Data:

11 Marzo 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Presentazione delle domande a decorrere dal 5 marzo 2025, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 2 dicembre 2024, di ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per gli anni 2024, 2025 e 202.

 Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane,  cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea .Il decreto interministeriale del 2 dicembre 2024 (in vigore dal 4 marzo 2024), ha previsto un regime transitorio per la ripresentazione delle domande non accolte per insufficienza di budget. REGIME TRANSITORIO - Le domande non accolte per insufficienza di budget: possono essere ripresentate all’INPS dal 5 marzo al 18 aprile 2025 tramite i Comuni hanno la priorità su quelle nuove.

Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

A partire dal 18 Aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025 , tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto possono presentare domanda.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 – giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto - nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi (cfr. l’art. 3 del decreto), erogati in unica soluzione.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”(allegato A.), denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile anche direttamente nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento delle domande nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento dell’interessata.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2025, 15:36

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